Un figlio che chiede di aprire un profilo social, un'app di giochi che domanda la data di nascita, una piattaforma scolastica che raccoglie dati degli studenti: la presenza online dei minori pone domande concrete a genitori, insegnanti e ragazzi stessi. La normativa europea e quella italiana danno risposte precise, che vale la pena conoscere.
L'età del consenso digitale
L'articolo 8 del Regolamento (UE) 2016/679 riguarda l'offerta diretta ai minori di servizi della società dell'informazione, cioè social network, app, giochi online, piattaforme di video. Quando il trattamento si basa sul consenso, il minore può prestarlo da solo solo a partire da una certa età; al di sotto, serve il consenso o l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Il GDPR fissa questa soglia a 16 anni, ma consente agli Stati membri di abbassarla fino a 13. L'Italia l'ha fissata a 14 anni con l'articolo 2-quinquies del Codice in materia di protezione dei dati personali. Lo stesso articolo richiede che le informazioni rivolte ai minori siano redatte con un linguaggio particolarmente chiaro e semplice, comprensibile per loro.
Che cosa significa in pratica
- Sotto i 14 anni, un servizio che si basa sul consenso deve ottenere quello del genitore e fare sforzi ragionevoli per verificarlo, tenendo conto della tecnologia disponibile.
- Dai 14 anni, il ragazzo può prestare il consenso da solo per questi servizi.
- Le condizioni d'uso delle piattaforme possono fissare età minime proprie, spesso diverse: sono regole contrattuali del servizio, che si sommano a quelle di legge.
La soglia dei 14 anni riguarda il consenso al trattamento dei dati, non la capacità di stipulare contratti in generale, che resta regolata dal diritto civile.
Le tutele rafforzate per i minori
Il GDPR riconosce in più punti che i minori meritano una protezione specifica, perché possono essere meno consapevoli dei rischi.
- Cancellazione. L'articolo 17 prevede tra i motivi di cancellazione il fatto che i dati siano stati raccolti nell'ambito di servizi offerti a minori. Chi ha creato un profilo da adolescente può chiederne l'eliminazione anche da adulto.
- Pubblicità. Il Digital Services Act, Regolamento (UE) 2022/2065, all'articolo 28 vieta alle piattaforme online di mostrare pubblicità basata sulla profilazione quando sono consapevoli con ragionevole certezza che l'utente è minorenne, e impone misure adeguate per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori.
Cyberbullismo
In Italia la legge 29 maggio 2017, n. 71, consente al minore che abbia compiuto 14 anni, o al genitore, di chiedere al gestore del sito o del social l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti che lo riguardano diffusi a scopo di cyberbullismo. Se il gestore non provvede nei tempi previsti, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali.
Il ruolo dei genitori
Prima dell'iscrizione
| Domanda | Perché conta |
|---|---|
| Il servizio è adatto all'età? | Le condizioni d'uso fissano spesso soglie minime |
| Il profilo può essere privato? | Riduce il contatto con sconosciuti |
| Chi può inviare messaggi? | È il canale principale dei contatti indesiderati |
| Sono disponibili strumenti di supervisione? | Molte piattaforme offrono account collegati per famiglie |
| Che cosa dice l'informativa sui minori? | Indica limiti e tutele specifiche |
Strumenti pratici
- Account familiari sui sistemi operativi mobili: permettono di approvare le app da installare, limitare i tempi di utilizzo e filtrare i contenuti.
- Impostazioni del profilo: account privato, messaggi solo da contatti approvati, posizione disattivata nei post.
- Dialogo: nessuna impostazione sostituisce la spiegazione di perché non si condividono indirizzo, scuola, orari o foto in costume con sconosciuti.
La privacy dei figli parte dai genitori
Molte informazioni sui minori online non vengono pubblicate da loro ma dagli adulti. Foto del primo giorno di scuola con il nome dell'istituto visibile, video di compleanni, aneddoti sulla salute: sommati negli anni, costruiscono un ritratto dettagliato di una persona che non ha potuto scegliere.
Alcune accortezze semplici:
- evita di pubblicare dettagli che rivelano luoghi frequentati abitualmente;
- condividi le foto in gruppi ristretti anziché in profili pubblici;
- chiedi il parere dei figli, quando sono abbastanza grandi, prima di pubblicare qualcosa che li riguarda;
- ricorda che l'immagine è tutelata anche dall'articolo 10 del Codice civile, che riguarda l'abuso dell'immagine altrui.
A scuola e nelle attività sportive
Scuole, associazioni sportive e centri estivi trattano molti dati dei minori. Hai diritto a ricevere un'informativa chiara e puoi esercitare i diritti di accesso, rettifica e opposizione come per i tuoi dati. La pubblicazione di foto di gruppo sui siti o sui profili social di queste organizzazioni richiede una base giuridica adeguata, di solito il consenso dei genitori.
In sintesi
- In Italia il minore può prestare da solo il consenso ai servizi online a partire da 14 anni, secondo l'art. 2-quinquies del Codice privacy.
- Sotto quella soglia serve il consenso dei genitori, che il servizio deve cercare di verificare.
- Il Digital Services Act vieta la pubblicità profilata rivolta ai minori sulle piattaforme online.
- I dati raccolti da minorenne possono essere cancellati anche in età adulta.
- La tutela della privacy dei figli inizia da ciò che pubblicano i genitori.